Reclami e ACF

Nel caso in cui sorga una controversia tra il cliente e la Società, il cliente può presentare un reclamo utilizzando una delle seguenti modalità:

  •       lettera ordinaria o raccomandata A/R da trasmettere all’indirizzo: Via Torquato Tasso, 1 – 20123 Milano;
  •       posta elettronica all’indirizzo e-mail: reclami.sim@nextampartners.com;
  •       fax al numero: 02-76451-299

La Società risponde entro 60 giorni con riferimento ai reclami aventi ad oggetto i servizi di investimento e entro 45 giorni con riferimento ai reclami relativi all’intermediazione assicurativa. Se il reclamo è ritenuto fondato, la Società deve comunicarlo in forma scritta al cliente precisando i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere alla risoluzione del problema segnalato.

 

Il cliente, in assenza di risposta entro i termini previsti o se non è soddisfatto dell’esito del reclamo, prima di ricorrere al giudice potrà rivolgersi, in caso di controversie inerenti a servizi e attività di investimento, all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF).

L’ACF è operativo dal 9 gennaio 2017 e istituito presso la Consob il 3 giugno scorso (delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 116 del 19 maggio 2016 – che ha adottato anche il regolamento dell’Arbitro). L’accesso all’Arbitro è del tutto gratuito per l’investitore e sono previsti ridotti termini per giungere a una decisione (90 giorni dal completamento del fascicolo).

La Società aderisce all’Arbitro per le Controversie Finanziarie.

Di seguito si riportano talune informazioni rilevanti sulle funzioni dell’ACF, sul relativo ambito di competenza e sul funzionamento del procedimento:

(I)       l’ACF è competente in merito a controversie (fino ad un importo richiesto di 500.000 euro) relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli investitori nella prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio;

(II)    il diritto di ricorrere all’Arbitro (ACF) non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti;

(III)  la Società garantisce che gli eventuali reclami ricevuti dall’investitore saranno sempre valutati alla luce degli orientamenti desumibili dall’ACF. Inoltre in caso di mancato o parziale accoglimento di tali reclami, verranno fornite all’investitore medesimo adeguate informazioni circa i modi ed i tempi per la presentazione del ricorso all’ACF.

Per maggiori informazioni si rinvia al sito web dell’Arbitro: www.acf.consob.it

In caso di controversie inerenti l’intermediazione assicurativa, il cliente potrà rivolgersi:

(i)                all’IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; le informazioni relative alle modalità di presentazione di un reclamo all’IVASS, e la relativa modulistica, sono disponibili sul sito www.ivass.it;

(ii)              ad altro organismo specializzato iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L’elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.

Per informazioni